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Colui che effettua una cessione di beni senza l’addebito di imposta, con il trasporto del bene in un altro Paese UE, è obbligato a pagare una sanzione del 50% del tributo se il bene non risulta uscito dal territorio dello Stato membro entro 90 giorni dalla data di consegna. Il cedente, tuttavia, è esentato dal pagamento della sanzione se regolarizza la fattura e versa l’imposta dovuta entro i 30 giorni successivi alla scadenza.

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Con una recentissima sentenza la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi di cessione intracomunitaria di merce ex works, ribadendo che, ai fini del beneficio dell'esenzione IVA, il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un qualsiasi documento commerciale contenente le stesse informazioni e che la c.d. copia di ritorno per il cedente (ovvero la terza copia che deve essere rinviato allo speditore per appuramento) è idonea a comprovare l'effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro.

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La violazione della normativa doganale determina la nascita dell'obbligazione doganale nello Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa. Se, però, i beni sono stati introdotti nel circuito economico dell'Unione a partire da un altro Stato membro, nel quale gli stessi erano destinati al consumo, l'Iva all'importazione si considera dovuta in quest'ultimo Stato membro.

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Con la risposta all’interpello n. 283 del 4 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva nell’ambito di cessioni all’esportazione c.d. “triangolari”, ossia trasferimenti eseguiti mediante il trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome di un primo cedente nazionale, su incarico di un secondo cedente residente (“promotore”).

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