Con avviso del 18 ottobre 2024 l’Agenzia delle dogane ha comunicato l’integrazione nella TARIC delle misure 780 e 781 – “Controllo all’esportazione”, in conformità all’art. 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014 e all’art. 8 octies del Regolamento (CE) n. 765/2006 del
Consiglio, che prevedono l’obbligo, per gli esportatori, di vietare contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la Bielorussia di determinate merci sanzionate.
Sul punto si ricorda che l’obbligo di prevedere, all’interno dei contratti, la clausola di non riesportazione citata si applica a tutti gli operatori economici che esportino i prodotti interessati dalle norme in parola, a prescindere dal fatto che essi mantengano o meno un’operatività negli Stati interessati dalle misure.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per espletare l’analisi relativa ai codici doganali e circostanziare l’applicazione della normativa nonchè al fine di valutare le conseguenze della violazione delle misure restrittive che – si ribadisce- hanno rilevanza penale sia per gli operatori che per gli enti.