Dopo l’introduzione delle nuove Disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale, prosegue l’attuazione della delega fiscale anche in materia di accise.
E infatti, il 15 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di Decreto Legislativo modificativo del dettato dell’attuale Testo Unico Accise (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – TUA).
Una delle maggiori novità della modifica riguarda l’introduzione della figura del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC) ossia un soggetto che, in virtù dei propri requisiti di affidabilità, può essere individuato dall’Amministrazione come interlocutore privilegiato (simile, alla figura dell’AEO nella disciplina doganale).
La qualifica di SOAC, attorno alla quale ruotano molte delle modifiche inserite dallo schema di d.lgs., può essere attribuita – come specificato nel nuovo art. 9 ter, comma 1 – dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1; la qualifica ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità: Base, Medio e Avanzato.
Una volta riconosciuto, il SOAC può avvalersi di varie agevolazioni tra cui l’esonero dagli obblighi di prestare cauzione nonchè semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi che saranno definiti con un apposito decreto del MEF.
In particolare, con riferimento al contenuto di tale decreto, tali semplificazioni riguarderanno:
- la tenuta dei registri anche in modalità esclusivamente informatica;
- la contabilizzazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche che risultano danneggiati o inutilizzabili;
- la periodicità di effettuazione degli inventari, nei limiti temporali di prescrizione dell’imposta;
- l’esecuzione delle operazioni di denaturazione senza la vigilanza continuativa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- la dilazione, fino a un massimo di ventiquattro mesi, del termine di cui all’articolo 13, comma 5, per l’applicazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche (termine di un anno per la restituzione dei contrassegni fiscali acquistati);
- il differimento dei termini previsti per la presentazione di comunicazioni periodiche;
- la documentazione da allegare in relazione alla presentazione di istanze nei confronti della medesima Agenzia;
- le modalità di presentazione della dichiarazione di consumo dell’energia elettrica e del gas naturale;
- l’esecuzione delle operazioni di miscelazione tra prodotti energetici aventi codici di nomenclatura differenti
Tra le altre misure contenute nello schema di d.lgs. si segnala che sono integralmente riscritte le norme sul gas naturale, l’energia elettrica e le imposte di consumo.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per fornire una specifica analisi relativa ai singoli settori di interesse, anche con riferimento alle perplessità sorte con riferimento ad alcuni settori del mondo delle accise e le criticità riscontrate nella nuova proposta di normativa.