NewsNuovo DNC: possibile estinguere le fattispecie di contrabbando meno grave

31 Ottobre 2024
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L’Agenzia delle dogane è intervenuta con la recentissima circolare n. 22 del 28 ottobre 2024 al fine di meglio chiarire la posizione degli operatori con riferimento alle eventuali violazioni legate al reato di contrabbando, previste dalle nuove Disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale (DNC), approvate dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

In particolare, l’art. 112 del DNC prevede la possibilità, per l’autore della violazione, di estinguere i reati di contrabbando punibili con la sola pena della multa, quale il contrabbando per dichiarazione infedele.

La facoltà sopra descritta può essere attuata in presenza di una violazione che non comporti le aggravanti indicate nell’art. 88 DNC e che, comunque, non preveda un’evasione di diritti di confine superiore a Euro 50.000.

L’estinzione del reato, nelle fattispecie sopra descritte, avviene mediante il pagamento, anche in pendenza del procedimento penale, dell’importo del tributo e di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100% (e comunque non superiore al 200%) dei diritti previsti per la violazione commessa.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare, inoltre, la parte può definire la propria posizione, ancorché l’Ufficio doganale non abbia determinato la misura della sanzione, anche mediante il ricorso al ravvedimento operoso ex articolo 13 del d.l. 472/1997.

Nei casi in cui sia possibile l’estinzione del reato mediante l’istituto ex articolo 112, pertanto, i processi verbali (notizie di reato) per violazioni commesse sia dentro che fuori gli spazi doganali devono essere inoltrati all’Autorità giudiziaria competente solo qualora la parte non abbia estinto il reato con il pagamento dei tributi e delle sanzioni.

Si fa presente, infine, che l’esercizio della facoltà di estinzione del reato da parte dell’autore non impedisce all’Ufficio di procedere alla confisca delle merci eventualmente già oggetto di sequestro. Resta, pertanto, facoltà dei verificatori decidere se procedere con la confisca della merce anche in presenza di pagamento ed estinzione del reato.

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