A tre mesi dall’attuazione del Regolamento inerente i prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (Regolamento 2023/1115 EUDR in applicazione, salvo alcune eccezioni, dal 30 dicembre 2024) la conoscenza della normativa diventa imprescindibile per tutti i soggetti interessati dalla stessa.
Come capire se sono interessato dal Regolamento EUDR?
In primo luogo, è necessario che ogni soggetto fisico o giuridico stabilito nell’Unione europea proceda a una mappatura dei propri flussi per comprendere se direttamente immette sul mercato o esporta prodotti interessati (“operatore”) oppure se nel corso della propria attività commerciale – e dunque anche su base nazionale o intracomunitaria – procede a mettere a disposizione detti beni sul mercato (qualificandosi quindi come “commerciante”).
Dalla suggerita mappatura dei flussi occorrerà estrapolare, oltre ai tipi di prodotti movimentati, anche le rispettive nomenclature doganali (codice di classifica) in modo da potere – con un buon grado di accuratezza – determinare se i beni compravenduti rientrino nell’applicazione del Regolamento EUDR.
Quali sono i beni interessati?
Come indicato nella normativa e nelle FAQ condivise dalla Commissione europea, il Regolamento si applica solo ai prodotti elencati nell’Allegato I, che siano prodotti all’interno o all’esterno dell’Unione europea.
La tabella contenuta nell’Allegato I citato suddivide i beni interessati tramite il loro codice di classificazione doganale che, pertanto, deve essere attribuito correttamente anche dai soggetti normalmente non avvezzi alle operazioni di import/export e che, dunque, non sono soliti utilizzare tale nomenclatura per individuare i propri prodotti.
Le macrocategorie di riferimento, all’interno delle quali sono specificate le voci e sottovoci doganali interessate, sono le seguenti: bovini, cacao, palma da olio, gomma, soia, legno.
Si ricorda che, con particolare riferimento al legno, il Regolamento EUDR espande l’ambito dei prodotti già regolamentati dalla Timber Regulation, inserendovi:
Voce doganale | Descrizione |
4402 | Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato |
4404 | Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili |
4405 | Lana (paglia) di legno; farina di legno |
4419 | Articoli di legno per la tavola o per la cucina |
4420 | Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 |
4421 | Altri articoli di legno (tra cui utensili, bare, articoli per la cucina e alcuni mobili per sedersi…) |
Ex 49 | Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta |
Ex 9401 | Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno |
I prodotti non inclusi nell’Allegato I non sono soggetti ai requisiti del Regolamento, anche se contengono componenti/ingredienti rilevanti che rientrano nel campo di applicazione della norma (ad esempio, il sapone non rientra nel Regolamento EUDR anche se contiene olio di palma).
Cosa faccio se il mio prodotto rientra fra quelli interessati?
Le obbligazioni possono variare a seconda delle dimensioni dell’azienda. In ogni caso, l’azienda che immette o mette a disposizione sul mercato dell’UE o esporta dall’UE i prodotti elencati nell’Allegato I del citato Regolamento dovrà adottare – e dimostrare di aver adottato – una serie di misure nonché procedure di analisi e gestione del rischio che riducano al minimo la probabilità di importare e commercializzare prodotti di origine illegale e, allo stesso tempo, siano idonee a fornire informazioni atte a garantire la tracciabilità dei prodotti stessi.
Chi è responsabile per eventuali violazioni?
Come sottolineato esplicitamente nella FAQ n. 41 pubblicata dalla Commissione UE, in caso di violazione del Regolamento (se i prodotti sono già stati immessi sul mercato o se le informazioni non sono state comunicate correttamente dall’operatore), ogni attore della catena di approvvigionamento interessato dall’immissione o dalla messa a disposizione sul mercato o dall’esportazione di un prodotto rilevante mantiene la responsabilità e può essere ritenuto responsabile.
Lo Studio UBFP, con i propri esperti in materia, rimane a disposizione di tutti gli operatori per fornire assistenza e chiarimenti sui temi sopra brevemente trattati nonché per aiutare i soggetti interessati nel procedimento di classificazione doganale dei propri prodotti.