Colui che effettua una cessione di beni senza l’addebito di imposta, con il trasporto del bene in un altro Paese UE a cura del cessionario, è obbligato a pagare una sanzione del 50% del tributo se il bene non risulta uscito dal territorio dello Stato entro 90 giorni dalla data di consegna.
Il cedente, tuttavia, è esentato dal pagamento della sanzione se regolarizza la fattura e versa l’imposta dovuta entro i 30 giorni successivi alla scadenza.
È questa una delle principali novità apportate all’attuale impianto delle sanzioni amministrative dal d.lgs n. 87 del 2024, che, intervenendo sul dettato dell’art. 7, co. 1, del d.lgs n. 471 del 1997, ha rimodulato il sistema delle sanzioni previste per le esportazioni “indirette” (art. 8, primo comma, lett. b), del DPR n. 633/72), estendendo le previsioni in esso contenute anche alle cessioni intra-UE.
In particolare, la novella legislativa dispone che il soggetto che effettua cessioni di beni senza l’addebito dell’imposta, ai sensi dell’art. 41, co. 1, lett. a) del dl n. 331/1993, qualora il bene sia trasportato in altro Stato UE dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto altro Stato entro i 90 giorni dalla data di consegna, incorre nella sanzione dal 50% del tributo, a meno che entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni non provveda alla regolarizzazione della fattura ed al versamento dell’imposta.
Tale scelta normativa, a dire il vero, lascia aperto qualche dubbio, giacché, in primo luogo, non parrebbe pienamente allineata con le disposizioni dei giudici unionali, i quali hanno più volte affermato che il regime di non imponibilità Iva per le cessioni intra-UE di beni non è vincolato a un limite temporale preciso tra la data di inizio e quella di conclusione del trasporto.
A tale proposito, si ricorda che la stessa Corte di Giustizia ha stabilito che una normativa nazionale non può imporre condizioni tali da privare il soggetto passivo del diritto di esenzione dell’imposta.
Ciò nonostante, il legislatore sembrerebbe aver stabilito che il termine di 90 giorni rappresenti il periodo entro il quale il cedente deve fornire la prova del trasferimento dei beni in altro Stato UE, per mantenere il regime di non imponibilità Iva, andando, di fatto, a comprimere il diritto di esenzione stabilito dalla normativa europea.
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