Con una recentissima sentenza la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi di cessione intracomunitaria di merce ex works, ribadendo che, ai fini del beneficio dell’esenzione IVA, il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un qualsiasi documento commerciale contenente le stesse informazioni e che la c.d. copia di ritorno per il cedente (ovvero la terza copia che deve essere rinviato allo speditore per appuramento) è idonea a comprovare l’effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro.
Attraverso il richiamo di normativa europea e nazionale nonché di documenti di prassi, quali varie risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, i Giudici hanno, infatti, in primis, ricordato che l’onere di provare l’esistenza dei presupposti della deroga al regime della territorialità IVA spetta all’operatore nazionale (in quanto soggetto che invoca tale esenzione) e precisato che, trattandosi di trasporto a destinazione a carico dei clienti finali stabiliti nell’UE, il ritiro della merce presso lo stabilimento del cedente (clausola ex works o franco fabbrica) e la mancanza del CMR firmato non debba pregiudicare la dimostrazione del trasporto intracomunitario, allorché il cedente sia in grado di fornire documentazione probatoria equipollente.
In altre parole, in caso di vendita con clausola franco fabbrica, il contribuente deve fornire la prova documentale rappresentativa della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di fatti secondari, da cui desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, fermo che la prova in questione potrà essere fornita non solo mediante esibizione del documento di trasporto, bensì con qualsiasi documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
Quanto sopra con l’ulteriore precisazione che per l’ipotesi in cui il cedente nazionale non possa fornire neppure tale prova alternativa in quanto la documentazione è in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, potrà dimostrare di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l’obbligo di consegna del documento e, a fronte dell’altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria.
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.