Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 il Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 su Accertamento e Concordato preventivo. Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia di accertamento, tra le quali spicca una rilevante modifica dei requisiti richiesti al rappresentante fiscale di un soggetto estero.
Come noto, il rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/72, è una persona fisica o giuridica che adempie ad obblighi o diritti ai fini IVA in Italia per conto di un ente o soggetto non residente che effettua sul territorio nazionale operazioni rilevanti IVA.
Le disposizioni introdotte dal decreto in esame, di seguito descritte, intendono contrastare l’indebito utilizzo del regime di sospensione dell’IVA all’importazione (cd. regime 42), previsto dall’art. 67, commi 2-bis e 2-ter, D.P.R. n. 633/1972 per l’immissione in libera pratica di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato UE in esecuzione di una cessione intracomunitaria.
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7-quater dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 ed è relativa ai soggetti non residenti in uno Stato UE, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.
L’iscrizione nell’archivio VIES viene subordinata al previo rilascio di un’idonea garanzia, rispetto alla quale l’individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio è rimessa ad un decreto ministeriale.
Il novellato comma 7-quater dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972 dispone, inoltre, che il rappresentante fiscale ha l’obbligo di verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal soggetto estero e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.
Con decreto ministeriale saranno individuati i termini e le modalità di intervento per la verifica degli adempimenti, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
Infine, l’ultima novità attiene alla nomina del rappresentante fiscale, subordinata dal riformulato art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.M. n. 164/1999, recante le norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti.
In particolare, è richiesto che il rappresentante fiscale:
– non abbia riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari;
– non abbia procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
– non abbia commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
– non si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, legge n. 55/1990, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 16/1992.
In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente incaricato.
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per approfondire la tematica sopra brevemente esposta e per verificare le singole casistiche.