Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, è stata pubblicata la Delibera 194/2023 con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, “ART”) ha fissato misura e modalità di versamento del contributo per l’anno 2024.
Come noto, tale contributo è dovuto dalle Imprese di specifici settori ricompresi tra le competenze dell’Autorità – come elencati nell’articolo 1 del provvedimento – dai quali è stato recentemente escluso l’Autotrasporto di merci su strada.
Dalla lettura del documento emergono, infatti, alcune novità, tra le quali l’inserimento, nell’elenco di cui al citato articolo 1, dei servizi di spedizione e, al contrario, l’espressa esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada (lettera m) nonché dei servizi ancillari al trasporto e alla logistica (lettera n).
La portata del contributo, per l’anno in corso, sarà pari allo 0,5 per mille sul fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della Delibera, con l’esonero dal versamento per le contribuzioni di importo pari o inferiore a 2.500 euro (imponibile di 5 milioni di Euro).
Il versamento dovrà essere effettuato quanto a due terzi dell’importo entro e non oltre il 30 aprile 2024 e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre 2024. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
Entro il 30 aprile 2024 i soggetti che hanno fatturati superiori a 5 milioni di euro -prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, in relazione all’anno 2024 – devono assolvere all’onere della dichiarazione all’ART – per via telematica – dei dati anagrafici ed economici indicati nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità, pena l’applicazione delle sanzioni e le maggiorazioni previste dalla legge (sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa e sempreché non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla relativa posizione, l’operatore economico entro l’anno successivo a quello contributivo di riferimento, può avvalersi di un ravvedimento operoso, finalizzato alla regolarizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza l’irrogazione di sanzioni e/o il computo aggiuntivo di interessi di mora.
Si precisa, infine, che le eventuali esclusioni dalla base imponibile delle componenti del fatturato dovranno essere dettagliate, in un apposito prospetto, dagli operatori che intendano avvalersene. Per le imprese con ricavi superiori a 10 milioni di euro, che scomputano dalla base imponibile oltre il 20% del loro valore, oltre al prospetto, dovrà essere prodotta un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società̀ di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui si riferiscono le esclusioni.
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per approfondire la tematica sopra brevemente esposta e per supportarli nell’esame della propria posizione.