Il 23 febbraio scorso il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il tredicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, attraverso l’emanazione del Regolamento (Ue) 2024/745, che modifica il cd. “Regolamento base” 833/2014, nonchè del Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/753, che modifica il Regolamento 269/2014, entrati rispettivamente in vigore il 23 e il 24 febbraio 2024.
Oltre all’implementazione delle restrizioni soggettive nei confronti di 106 nuove persone fisiche e 88 nuove entità nell’all. I del Regolamento 269/2014, di particolare interesse rimangono, ovviamente, le restrizioni sulla movimentazione dei beni da e verso la Russia di cui si riportano di seguito le principali novità.
Controlli e restrizioni all’export
Il nuovo regolamento, con le modifiche apportate al Regolamento base, amplia l’elenco dei beni e delle tecnologie che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza inserendo all’interno dell’Allegato VII, tra i prodotti per cui è previsto il divieto di esportazione, vendita, fornitura o trasferimento, la voce doganale 8532 22 (“Condensatori elettrici fissi elettrolitici all’alluminio (esclusi condensatori di potenza)”).
L’Unione europea ha imposto altresì ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, introducendo nell’Allegato XXIII – in sostituzione dei precedenti codici 8504 32, 8504 33 e 850434 – l’intera voce doganale 8504 “Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione”.
Inoltre, è stato introdotto nell’art. 3 duodecies un nuovo termine di grazia per i beni di cui ai codici NC 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 e 8504 90, ai sensi della quale i divieti di esportazione, vendita, fornitura, trasferimento, transito non si applicano fino al 25 maggio 2024, di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
In merito, poi, alle restrizioni relative ai prodotti siderurgici, si segnala che il Regno Unito è stato aggiunto all’elenco dei Paesi partner per l’importazione di tali prodotti di cui all’articolo 3 octies, para. 1, del Regolamento base.
Norme antielusione
Nell’ottica di contrastare l’elusione dell’apparato sanzionatorio attualmente in vigore verso la Russia, si ricorda che il Regolamento 2024/745 ha altresì introdotto nuove entità nell’elenco di cui all’allegato IV del Regolamento base che ricomprende “le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che sono utilizzatori finali militari, fanno parte del complesso militare e industriale russo o hanno legami commerciali o di altro tipo con il settore della difesa e della sicurezza russo o lo sostengono in altro modo“. Verso tali soggetti, che possono trovarsi anche in Paesi terzi diversi dalla Russia, sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie dual use nonchè di beni che possano contribuire al rafforzamento del settore della difesa russo.
Con la recente modifica, sono state introdotto in detto elenco entità situate in India, Cina, Serbia, Turchia, Kazakistan, Sri Lanka, Thailandia.
Nonostante le misure imposte con il pacchetto sanzionatorio in commento risultino meno gravose rispetto agli interventi precedenti, si raccomanda agli operatori l’aggiornamento delle proprie due diligence interne con riferimento ai flussi commerciali e ai prodotti esportati, per evitare di incorrere nella violazione della normativa analizzata.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per l’approfondimento delle tematiche specifiche relative alle nuove sanzioni economiche e per l’approfondimento relativo ai prodotti commercializzati.