Importante revirement della Corte di Cassazione che, con una recentissima sentenza ha affermato che il cliente finale, utilizzatore di un prodotto sottoposto ad accisa (i.e. gas naturale, energia elettrica), al quale è stata addebitata a titolo di rivalsa un’imposta poi dichiarata illegittima poiché in contrasto con il diritto dell’Unione, può esperire azione di indebito oggettivo direttamente nei confronti del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ordinario termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso di specie una società contribuente ha rivolto domanda di rimborso degli importi versati a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia nell’annualità 2011 direttamente all’autorità doganale, avvalendosi della c.d. legittimazione straordinaria per eccessiva difficoltà ad agire nei confronti del fornitore, sul presupposto che quest’ultimo era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, con conseguente asserita impossibilità di ripetere da quest’ultima le somme alla stessa versate.
L’Amministrazione doganale ha però opposto un diniego tacito, tempestivamente impugnato dalla società contribuente con ricorso rigettato prima dalla CTP di Milano e poi dalla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia. Secondo i giudici di merito, infatti, la domanda di rimborso era da considerarsi tardiva, in quanto presentata oltre il termine biennale di decadenza di cui all’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 504/1995 (c.d. TUA).
Tale assunto è stato tuttavia smentito dalla sentenza in commento sul presupposto che, essendo il consumatore finale estraneo al rapporto di imposta, l’addizionale versata al fornitore, al pari dell’accisa, rappresenta una mera componente del corrispettivo contrattuale e, pertanto, la domanda di rimborso debba qualificarsi quale azione di indebito oggettivo.
Qualora, quindi, per la condizione soggettiva del fornitore, non sia possibile ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate o, comunque, la stessa risulti eccessivamente gravosa, sorge l’azione diretta del consumatore finale nei confronti dell’Agenzia delle Dogane.
Ma la Sezione tributaria della Suprema Corte, superando il precedente orientamento, si spinge ancora oltre: dando, infatti, atto del mancato recepimento della Direttiva 2008/118/CE, dell’assenza di una disposizione nazionale che legittimi il contribuente ad agire nei confronti della società fornitrice per richiedere il rimborso e dell’impossibilità di far valere il contenuto di una direttiva tra due soggetti privati, i giudici di legittimità hanno affermato che “l’azione di rimborso nei confronti del forniture è ipso iure preclusa”.
Da ciò consegue che, indipendentemente dalle condizioni soggettive del fornitore (e, dunque, a prescindere dall’accertamento circa l’eccessiva difficoltà di recupero del credito o meno), l’indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione – nei limiti della proscrizione ordinaria – del proprio diritto a vedersi manlevato dall’Ufficio delle imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività.
Da qui l’enunciazione del principio di diritto: «in caso di addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in contrasto con l’art. 48 Dir. 2008/118/CE, l’impossibilità per il consumatore finale di far valere l’azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare l’azione di indebito oggettivo nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».
Lo Studio UBFP, con i propri esperti in materia, rimane a disposizione dei propri Clienti per fornire assistenza e chiarimenti sul tema sopra brevemente trattata.