NewsL’Agenzia delle Dogane rinnova la procedura per l’ottenimento dell’IVO

31 Luglio 2024
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La decisione IVO (Informazione Vincolante in materia di Origine) agevola gli operatori economici dando certezza dell’origine della merce e contribuendo a semplificare l’attività di sdoganamento.

Tale strumento, vincolante per il titolare e per le autorità doganali, determina indubbi vantaggi economici e procedurali in quanto fornisce agli operatori economici la certezza del diritto per quanto riguarda la determinazione dell’origine (preferenziale e non), semplifica l’attività dei servizi doganali al momento dello sdoganamento e contribuisce all’interpretazione uniforme delle norme in materia di origine.

A tale riguardo, la Dogana è intervenuta con la circolare n. 18/2024 al fine di rendere maggiormente efficienti le procedure di rilascio dell’IVO.

In particolare, a far data dal 1° ottobre 2024 l’istanza non sarà più inviata alla Direzione territoriale ma all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Centrale Dogane utilizzando l’apposito modulo di domanda pubblicato sul portale di ADM ed allegato alla circolare in commento.

La fase istruttoria sarà curata dall’Ufficio Centrale con il contributo dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, al quale, conclusa la fase preistruttoria, saranno inviati l’istanza e i documenti allegati affinché possa comunicare:

  • gli esiti degli eventuali controlli e/o accertamenti analitici riguardanti la merce oggetto della richiesta di IVO, in ordine, in particolare, alla corretta indicazione di origine delle merci importate, esportate o commercializzate;
  • l’avvenuto avvio o l’intenzione di avviare procedimenti di revisione dell’accertamento delle merci oggetto di richiesta di IVO importate o esportate dal richiedente, precisando le circostanze relative all’avvio del controllo, le motivazioni e gli esiti dello stesso;
  • qualora l’attività di cui al punto precedente sia già stata conclusa, l’eventuale pendenza di ricorsi conseguenti all’attività di accertamento svolta nei confronti del richiedente;
  • ogni altro elemento utile all’istruttoria e alla decisione, nonché eventuali elementi ostativi al riconoscimento dell’origine richiesta dall’istante.

La decisione, secondo quanto disposto dal CDU, deve essere adottata e notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta.

Con riferimento ai soli soggetti AEO, in ragione delle specifiche caratteristiche che disciplinano il rilascio dello status, nonché dell’esigenza di ampliare i benefici derivanti dalla verificata compliance doganale e fiscale di tali operatori, l’Agenzia si impegna a definire l’esito dell’istruttoria e la relativa IVO entro e non oltre 60 giorni dall’accettazione dell’istanza.

L’IVO ha una durata di tre anni a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve il provvedimento o si ritiene l’abbia ricevuto.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento riguardante i temi esposti.

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