NewsSanzioni Ue/Russia: pubblicato il 24 giugno il quattordicesimo pacchetto di sanzioni

28 Giugno 2024
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Il 24 giugno 2024, con la pubblicazione dei Regolamenti UE 2024/1745 e 2024/1776 che modificano il Regolamento base 833 del 2014 e il Regolamento UE 2024/1739 e il Regolamento di Esecuzione 2024/1746 che modificano il Regolamento 269 del 2014, è stato adottato, da parte del Consiglio UE, il quattordicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, che non solo innova ed amplia gli aspetti già trattati con i precedenti interventi, ma introduce anche alcune misure finora inedite nel panorama sanzionatorio.

In particolare, il nuovo pacchetto prevede:

Restrizioni soggettive: l’introduzione di 69 nuove persone fisiche e 47 persone giuridiche all’interno dell’Allegato I di cui al Reg 269 del 2014. Tali soggetti sono ritenuti pericolosi per l’integrità geo-politica dell’Ucraina e, pertanto, divengono destinatari di misure di congelamento patrimoniale.

Restrizioni Merceologiche:

Per quanto concerne i divieti di esportazione si segnala che sono stati listati all’interno dell’allegato XXIII, tra gli altri, i seguenti beni, che saranno dunque soggetti ai divieti di cui all’art. 3 duodecies del Reg. 833 del 2014: lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche (di cui alle voci 3920 e 3921), manganese e lavori manganese (compresi i cascami e gli avanzi, vd 8111), pistole a spruzzo ed apparecchi simili (di cui al codice 8424 20) e isolatori per l’elettricità di qualsiasi materia (vd 8546).

Per i nuovi beni sono state previste alcune clausole di deroga temporale relativamente all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.

In materia di importazione, invece, il pacchetto – oltre ad introdurre il divieto all’importazione di elio (NC 2804 29 10) ed elio 3 (NC 2845 40) – riprende la complessa tematica riguardante l’importazione di diamanti, introdotta con il dodicesimo pacchetto sanzionatorio, chiarendo che:

– il divieto non debba intendersi applicabile ai diamanti situati nell’UE, nei Paesi terzi, o ivi lavorati prima dell’entrata in vigore della misura;

– sono consentite le importazioni o esportazioni temporanee di gioielli, ad esempio per fiere commerciali o riparazioni;

– è stato prorogato, fino al 1º marzo 2025, il periodo di tempo al termine del quale diventerà obbligatorio il sistema di tracciabilità completa per le importazioni di diamanti naturali grezzi e lucidati.

Gli aspetti di maggiore innovazione, infine, attengono alle restrizioni sul GNL (gas naturale liquefatto) e sulle navi impiegate nel conflitto:

– per quanto concerne il GNL, il pacchetto non solo vieta lo svolgimento di operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto proveniente dalla Russia nei porti UE, ma anche di investire su impianti e progetti russi inerenti al GNL;

– in riferimento alle misure concernenti alle navi che operano nel conflitto Russo-Ucraino, si segnala che, in forza del Regolamento, ad oggi sono state individuate 27 imbarcazioni alle quali è vietato l’accesso ai porti, alle zone di ancoraggio e alle chiuse nel territorio dell’Unione.

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