NewsImportazioni di contenitori d’acciaio vuoti provenienti dalla Russia senza obbligo di prova

28 Giugno 2024
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L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con avviso del 20 giugno 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’art. 3-octies del Reg. Ue 833/2014 in relazione all’importazione, senza passaggio di proprietà, di contenitori vuoti in acciaio, successivamente
destinati ad essere riutilizzati.

Il citato chiarimento si è reso necessario con riferimento all’applicabilità delle restrizioni relative allo scambio di contenitori in acciaio destinati allo stoccaggio di bevande, rientranti nell’elenco di cui all’allegato XVII, per i quali risultano evidenti difficoltà nel fornire i mezzi di prova dei fattori produttivi essendo stati fabbricati in data ampiamente antecedente all’istituzione del suddetto divieto.

In particolare, una pratica commerciale in uso nel settore delle bevande, prevede che l’operatore comunitario esporti i contenitori pieni a partner extra-UE e che, successivamente al loro utilizzo, i contenitori vengono importati vuoti in UE per il loro trattamento e riempimento, per poi essere nuovamente esportati. L’operazione di importazione non prevede, alla base, un contratto di compravendita, in quanto i contenitori restano sempre di proprietà dell’azienda unionale.

A tale proposito, il punto A.2 delle FAQ relative all’art. 3 octies stabilisce che quando i contenitori di cui all’allegato XVII sono scambiati vuoti diventano oggetto della dichiarazione doganale e che, pertanto, risulterebbero soggetti al divieto. Tuttavia, la tipologia di scambio in esame, in assenza di un contratto di compravendita, comporta una movimentazione continua dei contenitori e può, più correttamente, essere assimilata alle pratiche commerciali standard (standard business practice) di cui al medesimo punto delle FAQ, in relazione alle quali non è applicabile la misura restrittiva in questione.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, ove non sia possibile produrre mezzi di prova idonei a stabilire l’origine dei fattori produttivi dei contenitori utilizzati nell’ambito della pratica commerciale in esame o ad essa assimilabile, gli operatori potranno utilizzare il codice Y824
all’interno del box 44, dichiarando che i contenitori sono stati prodotti in data antecedente all’istituzione del divieto, che gli stessi erano a quella data già di proprietà della società e che lo scambio non prevede alcun corrispettivo né il passaggio della proprietà della merce ma rientrano nell’ambito di pratiche commerciali standard.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione di tutti gli operatori per fornire assistenza e chiarimenti sui temi sopra brevemente trattati.

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