NewsApprovate dall’Ue nuove restrizioni contro la Russia in risposta alla repressione interna

31 Maggio 2024
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Con il recentissimo Regolamento del 27 maggio 2024 n.1485, il Consiglio dell’Unione europea ha introdotto nuove restrizioni e sanzioni nei confronti della Federazione Russa.

Tale intervento non costituisce un nuovo “pacchetto sanzionatorio” integrativo delle misure restrittive già previste con il Regolamenti 833/2024 e il Regolamento 269/2014 bensì si aggiunge a tali misure in risposta – anziché all’aggressione in Ucraina – alla repressione interna russa ( si pensi all’utilizzo della tortura o altre pene crudeli, disumane e degradanti, sparizioni, esecuzioni sommarie).

Le misure sanzionatorie introdotte con il Regolamento in esame agiscono sotto un duplice profilo:

  • colpendo da un punto di vista soggettivo le persone fisiche e giuridiche individuate nell’allegato IV del Regolamento, come autrici di violazioni o abusi dei diritti umani, tramite il congelamento dei loro fondi economici;
  • apportando rigide restrizioni in ambito di circolazione merceologica.

Sotto quest’ultimo aspetto, l’articolo 2 del Regolamento 1485/2024 vieta la vendita, la fornitura e l’esportazione di quei prodotti (individuati nell’Allegato I ) che potrebbero essere utilizzati ai fini di repressione interna, come ad esempio armi da fuoco, armi da taglio, esplosivi e simulatori per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, salvo che tali dispositivi siano esportati temporaneamente da personale ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri o da rappresentanti dei media.

Tuttavia, non sono solo le armi ad essere oggetto di restrizione: l’articolo 3, infatti, non consente la vendita, la fornitura, il trasferimento e l’ esportazione, anche, di materiale, tecnologie o  software elencati nell’Allegato II, qualora non accompagnati da una specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato previ i controlli necessari relativi all’effettivo utilizzo di tali tecnologie (art. 3, par. 4).

Sempre in merito alle restrizioni merceologiche appare importante segnalare il contenuto dell’articolo 5 del Regolamento in commento che estende i divieti di cui agli articoli 2 e 3 anche a quei prodotti non tassativamente elencati negli Allegati I e II, ma comunque sospettati, dall’operatore UE, di poter essere utilizzati per finalità di repressione interna in Russia.

Sanzioni

Dal punto di vista sanzionatorio, il Regolamento lascia ai singoli Stati Membri la competenza di stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione.

Si ricorda che ad oggi, in Italia, la violazione dolosa dei divieti riguardante la vendita, fornitura ed esportazione delle merci oggetto di misure restrittive ha rilevanza penale, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 15 dicembre 2017 n. 221 e ss.mm.ii., con la reclusione fino ai 6 anni ed una multa da 25.000 a 250.000 euro.

Lo Studio UBFP, con i propri esperti in materia, rimane a disposizione di tutti gli operatori per fornire assistenza e chiarimenti sui temi sopra brevemente trattati.

 

 

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