La Commissione europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, ha introdotto il c.d. “Regolamento deforestazione”, che, frutto delle politiche di sostenibilità e lotta al cambiamento climatico promosse dall’Unione europea, impone agli operatori alcuni precisi adempimenti connessi alla circolazione di determinati beni da e verso il mercato europeo.
Il Regolamento citato prevede una serie di misure volte a far sì che alcune materie prime (tra cui caffè, cacao, palma da olio, gomma, soia, bovini, legno e loro derivati quali pelle, cioccolato e mobili) non contribuiscano più alla deforestazione e al degrado forestale nell’UE e/o in Paesi terzi.
In particolare, i citati prodotti potranno essere immessi sul mercato unionale o esportati solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:
- siano a “deforestazione zero”: ovvero se la produzione è avvenuta su terreni che non sono stati soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;
- siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione;
- siano oggetto di una dichiarazione di “dovuta diligenza”.
In altre parole, l’azienda che immette o mette a disposizione sul mercato dell’UE o esporta dall’UE i prodotti elencati nell’Allegato I del citato Regolamento, dovrà adottare – e dimostrare di aver adottato – una serie di misure nonché procedure di analisi e gestione del rischio che riducano al minimo la probabilità di importare e commercializzare prodotti di origine illegale e, allo stesso tempo, siano idonee a fornire informazioni atte a garantire la tracciabilità dei prodotti stessi.
Si precisa che il Regolamento in parola, con alcune eccezioni, troverà applicazione a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Le micro e piccole imprese avranno a disposizione un periodo di adattamento più lungo e beneficeranno di altre disposizioni specifiche.
Lo Studio UBFP, con i propri esperti in materia, rimane a disposizione di tutti gli operatori per fornire assistenza e chiarimenti sui temi sopra brevemente trattati.