Con il nuovo Regolamento Ue del 25 gennaio 2024, n. 1072, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 aprile scorso, è stata prevista una importante modifica del Regolamento Delegato n. 2446/2015 (RD) che sancisce la possibilità per gli importatori di richiedere, a partire da dicembre 2027, Informazioni vincolanti anche in materia di valore.
L’introduzione di tale strumento consentirà agli operatori unionali di individuare con certezza il valore da inserire nelle proprie dichiarazioni di importazione e prevenire molte delle contestazioni spesso rilevate dall’Agenzia delle dogane sia di rilevanza amministrativa che penale (si pensi alle contestazioni in tema di contrabbando legato alla cd. “sottofatturazione”).
Le Informazioni vincolanti sul valore doganale delle merci (IVVD) potranno essere adottate dalle Autorità doganali direttamente su domanda dell’operatore, il quale dovrà fornire elementi idonei a rendere possibile la valutazione.
Come le decisioni relative alle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e le Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO), anche le IVVD avranno una validità triennale e saranno vincolanti per il richiedente su tutto il territorio unionale.
Le Informazioni sul valore potranno perdere la loro validità prima della scadenza dei tre anni, senza effetto retroattivo, nei casi previsti dal nuovo articolo 20 bis del Regolamento Delegato, e precisamente:
- qualora venga adottato un atto giuridicamente vincolante da parte dell’Ue che renda la IVVD non conforme a tale atto, a decorrere dalla data di applicazione dello stesso;
- se la decisione IVVD non è più compatibile con l’articolo VII del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), con l’accordo OMC sulla valutazione in dogana relativo all’applicazione di tale articolo o con le decisioni adottate per l’interpretazione di tale accordo dal Comitato per la valutazione in dogana, con effetto retroattivo.
Laddove, per uno dei motivi sopra riportati, una decisione IVVD cessi di avere validità, essa potrà comunque essere utilizzata – soltanto con riguardo a contratti vincolanti basati su tale decisione conclusi prima della sua revoca o cessazione di validità – a condizione che il destinatario presenti, non oltre 30 giorni dalla data di revoca o di cessazione di validità, una richiesta all’Autorità doganale che ha emesso la decisione specificando i dati previsti dall’articolo 20 bis, par. 6, del Regolamento Delegato.
Le Informazioni sul valore, inoltre, potranno essere revocate:
- in conformità all’art 23 del CDU nel caso in cui non siano in linea con la normativa doganale;
- qualora non siano più soddisfatte le condizioni previste per la loro adozione;
- su richiesta del soggetto destinatario della decisione;
- nel caso siano divenute incompatibili con una sentenza della Corte di Giustizia, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Le IVVD, infine, potranno essere annullate nei casi i cui si basino su informazioni inesatte o incomplete comunicazioni dei richiedenti.
Da tale novità appare chiaro l’obiettivo perseguito dal legislatore unionale, sempre più orientato verso una maggiore efficienza, certezza e trasparenza nella determinazione del valore delle merci, aspetto essenziale al fine di ricavare la base imponibile sulla quale calcolare i tributi doganali.
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per approfondire la tematica sopra brevemente esposta.