Dal 20 marzo 2024, in caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni verso i Paesi terzi, il cedente è tenuto a vietare contrattualmente la riesportazione in Russia.
In particolare, il XII pacchetto sanzionatorio varato dalla Commissione Europea a dicembre 2023, ha previsto, con l’aggiunta dell’articolo 12 octies al Regolamento UE 833/2014 (cd. “Regolamento base”), l’obbligo per gli operatori dell’Unione Europea che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano determinati beni o tecnologie verso un Paese extra-UE, di inserire contrattualmente una clausola che vieti ai destinatari di detti beni la riesportazione in Russia, anche in assenza di pregressi rapporti commerciali con tale Stato.
I beni interessati, che sono caratterizzati da un possibile utilizzo in campo militare, sono elencati nei seguenti allegati al Regolamento base:
- prodotti tecnologici per l’aviazione, di cui all’allegato XI;
- carburanti o additivi per carburanti, di cui all’allegato XX;
- armi da fuoco e munizioni, di cui all’allegato XXXV;
- prodotti comuni ad alta priorità, di cui all’allegato XL.
L’operatore sul quale incombe l’obbligo di redazione della “clausola di non ri-esportazione” deve inoltre avere cura di inserire all’interno del contratto un adeguato rimedio in caso di violazione degli obblighi contrattuali e deve eventualmente segnalare alle autorità nazionali competenti tali violazioni.
L’obbligo contrattuale in questione non trova applicazione:
– qualora la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione avvenga verso uno dei Paesi partner dell’UE, in quanto questi applicano già una serie di misure di controllo delle esportazioni equivalenti a quelle stabilite nell’Unione Europea (Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia).
– per i contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023, che potranno essere eseguiti fino al 20 dicembre 2024 o alla loro data di scadenza, se anteriore.
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per approfondire la tematica sopra brevemente esposta e per verificare le singole casistiche.