Il diniego di svincolo dei beni, fondato su un dubbio non supportato da elementi riscontrati durante l’attività di verifica, da indicare nella motivazione del provvedimento stesso, è, di fatto, illegittimo e, in tale caso, l’Agenzia delle dogane deve rilasciare la merce.
Tale principio è stato recentemente chiarito dalla stessa Amministrazione doganale che, con la circolare 17 novembre 2023 n. 23, ha precisato importanti aspetti riguardanti lo svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici.
Come noto, ai sensi dell’art. 194, par. 1, del Reg. Ue 952/2013 (CDU), le autorità doganali svincolano i beni non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione sono state verificate oppure accettate senza verifica.
Se, tuttavia, il controllo non può essere ultimato entro un termine ragionevole e la presenza fisica dei prodotti non è più necessaria, si deve comunque procedere allo svincolo a condizione che l’Ufficio non nutra dubbi sull’applicabilità di divieti o restrizioni (art. 245 del Reg. Ue 2447/2015).
Al riguardo è stato chiarito che, in generale, le indicazioni contenute nei profili inseriti nel circuito doganale di controllo hanno lo scopo di segnalare il rischio o i rischi prevalenti associati all’operazione doganale e, conseguentemente, indirizzare il funzionario nelle attività di verifica.
Qualora non sia diversamente ed espressamente indicato nel profilo di rischio, il dubbio che può motivare il mancato svincolo, in attesa ad esempio del risultato di analisi ovvero di acquisire ulteriore documentazione da esaminare, deve basarsi su fatti concretamente constatati dal funzionario addetto alla verifica che possono riferirsi sia alla documentazione visionata sia alla merce visitata.
In assenza di indicazioni nel profilo di rischio e/o di dubbi concreti manca la base motivazionale al diniego di svincolo
Infine, nei casi in cui i prodotti non venissero svincolati per fondati dubbi ex art. 245 del Reg. Ue 2447/2015, per evitare oneri finanziari in capo agli operatori, l’autorità doganale può sospendere lo svincolo con contestuale affidamento della merce alla parte, utilizzando la bolletta di cauzione A20.
Tale facoltà è subordinata a una richiesta dell’importatore, il quale deve indicare il luogo di stoccaggio dei beni e l’assunzione di responsabilità della loro custodia nelle more della definizione dell’accertamento doganale.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento concernente la materia trattata nel presente breve articolo.