NewsImportazioni di prodotti siderurgici trasformati e sanzioni Russia: le prove di origine necessarie per gli importatori

29 Settembre 2023
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Con l’Avviso del 22 settembre 2023, l’Agenzia delle dogane ha chiarito quali siano le prove documentali in grado di permettere agli importatori di non incorrere nelle violazioni della normativa sanzionatoria prevista dall’Unione europea in caso di importazione di prodotti siderurgici, provenienti da un Paese terzo, che incorporano al loro interno componenti di origine russa.

Come noto, infatti, a decorrere dal 30 settembre 2023, entrerà in vigore il divieto, previsto dall’articolo 3 octies del Regolamento (UE) n. 833 del 2014, di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del Regolamento citato che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo ma che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia ed elencati nel medesimo allegato.

Le merci soggette al divieto sono quelle classificabili alle voci doganali da NC 7206 a 7229 e da NC 7301 a 7326 (ad esempio: ferro, fili e barre di ferro; prodotti laminati, tubi e accessori per tubi; costruzioni e parti di costruzioni; serbatoi o recipienti; catene, chiodi, viti e bulloni; stufe e radiatori).

Si segnala, tuttavia, che per i prodotti classificabili alle voci doganali NC 7207 11 il divieto entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2024, mentre per le merci di cui alle voci doganali NC 7207 12 10 e 7224 90 il divieto entrerà in vigore dal 1° ottobre 2024.

Per garantire il rispetto di tale restrizione, pertanto, all’atto dell’importazione viene richiesto all’importatore di fornire la prova attestante che i prodotti siderurgici che si intendono introdurre in UE non incorporano componenti di origine russa.

L’Agenzia delle dogane, nell’Avviso in commento, stabilisce che, salva diversa futura indicazione dei competenti Servizi della Commissione europea, possono essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei ad attestare l’origine non russa dei fattori produttivi: le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del Paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni di produzione, nonché le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l’origine non russa dei prodotti siderurgici in questione.

Alle prove sopraindicate si deve aggiungere altresì il c.d. mill test certificate (MTC). Quest’ultimo, infatti, è stato indicato espressamente dalla Commissione Europea nelle proprie FAQ quale documento in grado di assolvere all’onere probatorio posto in capo agli importatori.

L’Agenzia delle dogane informa, infine, che l’esistenza della prova attestante l’origine non russa dei prodotti siderurgici dovrà essere indicata espressamente all’interno della dichiarazione doganale, inserendo il codice documento “Y824”.

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