NewsBielorussia: nuove misure restrittive merceologiche e soggettive

31 Agosto 2023
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Con il Regolamento (UE) 2023/1594 del 3 agosto 2023, che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 196 del 4 agosto 2023, il Consiglio ha implementato, a decorrere dal 5 agosto 2023, le già vigenti misure restrittive nei confronti della Bielorussia, a causa del suo coinvolgimento nell’attacco russo contro l’Ucraina.

Diventa, pertanto, fondamentale per gli operatori economici europei modificare e/o integrare la due diligence svolta sui flussi e sui prodotti esportati al fine di rispettare le nuove misure restrittive ed evitare eventuali sanzioni e blocchi nella circolazione delle merci.

Di seguito sono brevemente riepilogate le novità più rilevanti:

Beni e tecnologie utili al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia

La prima importante modifica apportata interessa l’allegato V bis del Regolamento (CE) 765/2006, contenete l’elenco dei beni per i quali, ai sensi dell’art. 1 septies del medesimo Regolamento, è proibita l’esportazione (nonché la vendita, la fornitura e il trasferimento), diretta o indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia in quanto considerati idonei a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o, più in generale, allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza bielorusse. In particolare, l’Unione ha ampliato detto elenco mediante l’introduzione, tra gli altri, di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati elettronici e apparecchi fotografici.

Si ricorda che, tuttavia, il divieto merceologico di cui sopra non si applica, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti:

  • nel caso in cui i beni siano destinati per specifici usi indicati nel paragrafo 4 dell’art. 1 septies (si segnalano, ad esempio, la cooperazione tra l’Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili; la gestione del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili e la garanzia della cybersicurezza);
  • se, ai sensi del nuovo paragrafo 4 bis dell’articolo 1 septies, i beni o tecnologie sono destinati alla liquidazione, entro il 6 febbraio 2024, di contratti e operazioni in corso al 5 agosto 2023 e siano necessari per la fornitura di servizi di telecomunicazione per scopi civili alla popolazione civile bielorussa;
  • fino al 6 febbraio 2024, ai sensi del paragrafo 5 bis dell’articolo 1 septies, ai beni di cui ai codici NC 8536 69, 8536 90, 8541 30, 8541 60 elencati nell’allegato V bis del Regolamento (CE) 765/2006 (si segnalano, ad esempio, apparecchi per il collegamento dei circuiti elettrici o fibre ottiche, Tiristori, diac e triac e Cristalli piezoelettrici montati), se necessari per la trasformazione di tali beni in Bielorussia da parte di un’impresa in partecipazione in cui una società stabilita nell’Unione detenga una partecipazione maggioritaria al 5 agosto 2023, ai fini della successiva importazione nell’Unione e della successiva produzione nell’Unione di beni destinati all’uso nel settore sanitario o farmaceutico, o nell’ambito della ricerca e sviluppo.

Armi da fuoco:

Il Regolamento in parola stabilisce, poi, il divieto di esportazione (nonché di vendita, fornitura e trasferimento), diretta o indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (si citano, ad esempio, armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione) nonché nell’allegato XVI del Regolamento (UE) 2023/1594 del Consiglio (quali, ad esempio, armi da fuoco e/o congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere), anche non originari dell’Unione.

Beni e tecnologie adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale

Con l’introduzione dell’art. 1 vicies bis del Regolamento (CE) 765/2006, il Consiglio ha altresì disposto il divieto di esportare (nonché vendere, fornire, trasferire, fornire servizi di assicurazione e riassicurazione nonché revisionare, riparare, ispezionare, sostituire, modificare o rettificare anomalie di un aeromobile o un componente), direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, beni e tecnologie adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nel nuovo allegato XVII (quali, ad esempio, oli idraulici per l’uso in alcune tipologie di aeroveicoli, pastiglie e dischi per freni o antenne), anche non originari dell’Unione.

Tale divieto non si applica nei seguenti casi:

  • all’esecuzione, fino al 4 settembre 2023, di contratti conclusi prima del 5 agosto 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;
  • previa autorizzazione, se l’esportazione dei beni di cui ai codici NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00 elencati nell’allegato XVII è necessaria per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari.

Taric

Si segnala che la Commissione, al fine di rendere applicabili le misure restrittive esposte, ha integrato nella banca dati TARIC nuovi certificati di cui alla tabella di cui all’Avviso dell’Agenzia delle dogane dell’8 agosto 2023.

Restrizioni soggettive

Da ultimo, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 del Consiglio del 3 agosto 2023, è stata altresì ampliata la lista di soggetti sottoposti a misure di congelamento di fondi e di risorse, nonché al divieto di messa a disposizione diretta o indiretta degli stessi beni ai sensi dell’allegato I del Regolamento (CE) 765/2006. Destinatarie di detti provvedimenti sono state poco meno di 40 persone fisiche e 3 entità di nazionalità bielorussa operanti in ambito elettrico, metallurgico e petrolchimico.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni in merito alle nuove misure sanzionatorie pubblicate, nonché per supportare le imprese nell’aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate.

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