NewsSanzioni UE/Russia: pubblicato l’undicesimo pacchetto

30 Giugno 2023
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In data 23 giugno 2023 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Regolamenti (UE) nn. 1214/2023, 1215/2023 e 1216/2023, rispettivamente modificativi del Regolamento n. 833/2014 (di seguito “Regolamento base”) e del Regolamento n. 269/2014 con i quali il Consiglio dell’Unione europea ha adottato l’undicesimo pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia.

Gli operatori economici europei, dunque, devono aggiornare le due diligence svolte sui flussi e sui prodotti esportati ed importati al fine di rispettare le nuove misure restrittive ed evitare eventuali sanzioni e blocchi nella circolazione delle merci.

Di seguito sono brevemente riepilogate le novità più rilevanti per gli scambi internazionali:

Restrizioni all’export:

  • è stato ampliato l’elenco dei prodotti cd. “quasi dual use”, ricompresi nell’Allegato VII del Regolamento base, soggetti a divieto di esportazione in quanto atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia e allo sviluppo del suo settore della difesa. In particolare, sono stati inseriti beni quali: componenti elettronici, materiali semiconduttori, schede di circuiti stampati, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli, precursori di materiali energetici e di armi chimiche;
  • l’Allegato XVIII (che elenca i c.d. “beni di lusso” per cui è vietata l’esportazione sopra una certa soglia di valore) è stato sostituito integralmente con un nuovo elenco; con riferimento ai beni in esso enumerati, è stato introdotto il divieto di prestare servizi di assistenza tecnica, di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica russa. Si segnala, poi, che anche per i “beni di lusso” è stato introdotto il divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali. Infine, alcuni dei beni in parola sono stati definitivamente ristretti all’esportazione, a prescindere dal loro valore, ove ricompresi anche nell’Allegato XXIII (che contiene i “beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe”). Sarà dunque necessario effettuare una doppia valutazione per verificare la presenza del codice NC dei prodotti interessati all’interno di entrambi gli allegati citati.
  • sempre con riferimento ai beni elencati all’Allegato XXIII, nel cui novero sono stati inclusi ulteriori prodotti dell’industria chimica, tessile, materie plastiche ecc., è stata prevista una deroga ai divieti di trasferimento ed esportazione per quanto riguarda i beni inclusi per la prima volta in tale Allegato (con l’eccezione dei citati “beni di lusso” e di quelli indicati nei paragrafi 3 e 3 bis dell’art. 3 duodecies del Reg. 833/2014) fino al 25 settembre 2023 per i contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o per i contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
  • è stato infine introdotto un nuovo divieto relativo alle armi, secondo il quale è proibito vendere, fornire, trasferire o esportare armi da fuoco, loro componenti e munizioni elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012, nonché le armi elencate nel nuovo Allegato XXXV del Reg. 833/2014;

Restrizioni all’import

L’undicesimo pacchetto ha inasprito le restrizioni sulle importazioni di prodotti siderurgici dalla Russia apportando modifiche agli Allegati XVII e XXI.

In particolare, è stato sostituito integralmente l’Allegato XVII, che elenca i prodotti siderurgici la cui importazione dalla Russia è vietata. Con riferimento a tali beni, è vietato importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, i prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nel citato allegato (tuttavia, se incorporano prodotti di cui al codice NC 7207 11, tale divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024, mentre per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90 dal 1° ottobre 2024); grava sull’importatore l’onere di provare che gli elementi siderurgici impiegati per la trasformazione non siano originari della Russia;

Deroghe ai divieti per disinvestimento

Il Regolamento 2023/1214 ha modificato l’art. 12 ter del Reg. 833/2014. In tale contesto, ha stabilito termini temporali entro cui è possibile richiedere all’autorità competente deroghe a determinati divieti previsti dai pacchetti sanzionatori (i.e. trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, trasferimento di tecnologie e assistenza giuridica), qualora le attività vietate siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

Misure antielusive

Il Regolamento 2023/1214 ha previsto un nuovo strumento antielusivo, di carattere residuale, finalizzato alla limitazione della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell’esportazione di determinati beni e tecnologie verso alcuni Paesi terzi che favoriscono, attraverso una condotta omissiva, l’elusione dei divieti imposti dall’Unione nei confronti della Russia.

In particolare, è stato aggiunto all’interno del Regolamento base l’Allegato XXXIII (al momento ancora privo di contenuto) che in futuro elencherà i beni dual use e altri beni e tecnologie per i quali sarà previsto il divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, nonché la prestazione di servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria e diritti di proprietà intellettuale.

Tale Allegato, inoltre, elencherà i Paesi terzi nei confronti dei quali non sarà possibile compiere le azioni di cui sopra.

Divieto di transito

Il Regolamento 2023/1214 ha esteso il divieto di transito per alcuni beni sensibili esportati dall’Ue verso Paesi terzi, attraverso la Russia. Il transito è ora vietato:

  • per i beni e le tecnologie elencati nell’Allegato VII;
  • per i beni e le tecnologie elencati nell’Allegato XI;
  • per i carboturbi e per gli additivi per carburanti, elencati nell’Allegato XX.

Misure relative al trasporto

  • È stato modificato l’art. 3 terdecies del Regolamento base, estendendo il divieto del trasporto di merci nel territorio dell’Unione alle imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro Paese;
  • il Regolamento 2023/1214 ha disposto il divieto, in vigore dal 24 luglio, di accesso ai porti dell’Ue per le imbarcazioni che effettuano trasferimenti da nave a nave sospettate di violare il divieto di importazione del petrolio russo o il tetto massimo dei prezzi previsto dalla coalizione del G7.

Il medesimo divieto è stato altresì previsto per le navi che non notificano all’autorità competente il trasferimento da nave a nave di petrolio secondo le norme vigenti, nonché per le navi che manipolano o disattivano il sistema di tracciamento della navigazione durante il trasporto di petrolio russo soggetto al divieto di importazione di petrolio o al price cap del G7.

Restrizioni soggettive

Si segnala, infine, che ai sensi del Regolamento di esecuzione 2023/1216 del Consiglio, nell’Allegato I del Regolamento n. 269/2014 sono state aggiunte 71 persone fisiche e 33 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Il Regolamento 2023/1214 ha aggiunto, inoltre, 87 soggetti nell’elenco dell’Allegato IV del Regolamento base, che comprende le entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella guerra in Ucraina, a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Oltre alle entità russe e iraniane già presenti all’interno dell’elenco, sono state ricomprese alcune entità registrate in Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia.

 

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni in merito al nuovo pacchetto sanzionatorio pubblicato, nonché per supportare le imprese nell’aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate.

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