Con la risposta all’interpello n. 283 del 4 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva nell’ambito di cessioni all’esportazione c.d. “triangolari”, ossia trasferimenti eseguiti mediante il trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome di un primo cedente nazionale, su incarico di un secondo cedente residente (detto anche “promotore”).
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con questo contributo, ha specificato i casi in cui è possibile applicare il regime di non imponibilità per la merce, spedita dal primo cedente, entrata in possesso del secondo cedente prima della cessione all’estero.
Come noto, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72, ai fini della non imponibilità della prima cessione tra soggetti nazionali, è previsto che il trasporto della merce al cessionario extra Ue avvenga “a cura o nome” del primo cedente, rimanendo quindi esclusa dal regime di non imponibilità IVA la prima cessione nei casi in cui il promotore acquisisce la disponibilità dei beni nel territorio dello Stato, sebbene spediti dal primo cedente.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non si configura la disponibilità dei beni da parte del promotore (rimanendo pertanto applicabile il regime di non imponibilità) quando:
- il promotore si limita a sottoporre i beni, prima della loro spedizione all’estero, a test o collaudi per il controllo della rispondenza del bene (macchinario prodotto) ai requisiti costruttivi richiesti, non costituendo tale operazione una consegna in Italia bensì riducendosi a mera attività volta a garantire la qualità ed il funzionamento dei beni;
- il primo cedente nazionale invia i beni al promotore della triangolazione (secondo cedente) affinché ne esegua l’assemblaggio e certificazione prima di acquistarli ai fini della rivendita al cliente finale extracomunitario.
Nel caso specifico prospettato da una società con l’interpello indicato, l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia negato il regime di non imponibilità IVA per la cessione di beni tra una società fornitrice e una seconda società promotrice della transazione triangolare in quanto, nonostante fosse evidente la destinazione dei beni al cliente estero, non è risultato soddisfatto il requisito del “trasporto a cura e nome del cedente”. In quel caso, infatti, è emerso che il promotore, lungi dal compiere mere attività di collaudo o assemblaggio, si è impegnato a curare direttamente, per il tramite di vettori incaricati a suo nome e per proprio conto, il trasporto e la spedizione dei beni acquistati presso cedenti italiani, facendosi carico di tutti i rischi derivanti dalla spedizione nel Paese extra UE di destinazione.
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