NewsSemplificazioni per il rilascio delle prove di origine nell’ambito della Convenzione PEM

13 Marzo 2023
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L’Agenzia delle dogane con la circolare n. 2/2023 del 1° febbraio 2023 chiarisce le modifiche apportate al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione del 29 novembre 2022, in materia di origine della merce.

Convenzione PEM, regole di origine transitorie e prove di origine preferenziale

Come noto, dal 1° settembre 2021, con l’entrata in vigore dei 13 Protocolli bilaterali sulle regole di origine sottoscritti dall’Unione europea e da alcune delle parti contraenti della Convenzione PEM, è stato introdotto un regime transitorio nell’ambito del quale talune nuove regole di origine – dette, appunto, “transitorie” – coesistono con quelle previste dalla Convenzione PEM, in attesa dell’adozione definitiva dell’accordo rivisto da parte di tutti gli Stati contraenti.

L’obiettivo delle regole di origine transitorie è quello di introdurre norme più flessibili per agevolare l’ottenimento del carattere originario preferenziale per le merci.

Le modifiche apportate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 riguardano la compilazione delle dichiarazioni del fornitore per singola fornitura e a lungo termine. In particolare:

  • il fornitore deve indicare, nelle dichiarazioni di origine citate, se sta applicando le regole della Convenzione PEM o le norme transitorie per determinare l’origine preferenziale della merce. Se non precisa il quadro giuridico applicato, si intendono utilizzate le regole ordinarie della Convenzione PEM;
  • con specifico riferimento alle dichiarazioni a lungo termine (LTD) si è stabilito che queste ultime possano essere redatte con effetto retroattivo per le merci consegnate prima della loro compilazione.

Inoltre, ai fini degli scambi commerciali tra parti contraenti della Convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle regole transitorie, quando:

  • le dichiarazioni del fornitore indicano il carattere originario conformemente alle norme di origine della Convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del Sistema armonizzato; e
  • non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della Convenzione PEM che applicano unicamente quest’ultima.

Informazione vincolante in materia di origine (IVO)

La Commissione ha altresì stabilito che, quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una IVO (Informazione vincolante in materia di origine) riguardante le merci movimentate, tale provvedimento deve essere indicato nella dichiarazione doganale, precisando il numero di riferimento della decisione.

Viene pertanto esteso l’onere già riservato ai titolari di ITV (informazioni vincolanti in materia di classifica), anche al campo dell’origine.

La circolare esplicita, infine, le modalità pratiche di compilazione delle dichiarazioni doganali alla luce di questa novità.

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.

 

Riferimenti: Circolare n. 2/2023 del 1° febbraio 2023 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

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