NewsIMU e abitazione principale: la Corte costituzionale dichiara la legittimità della doppia esenzione per i coniugi

28 Ottobre 2022
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La Corte costituzionale, con la sentenza 209, depositata in data 13 ottobre 2022, ha stabilito la liceità della fruizione della doppia esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per più abitazioni adibite a dimore principali in un medesimo nucleo familiare (coniugi o persone unite civilmente).

A livello normativo, con l’introduzione dell’art. 4, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, era stato previsto il vincolo nei confronti di un possessore di un immobile, per fruire dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente unitamente al proprio “nucleo familiare”.

Non solo, con la medesima disposizione era altresì prevista la possibilità di godere, al massimo, di una sola esenzione qualora le abitazioni principali del nucleo familiare fossero più di una e dislocate all’interno del medesimo territorio comunale. La giurisprudenza di legittimità, esprimendosi sulla materia, aveva stabilito che l’esenzione avrebbe dovuto essere invece negata per tutte le abitazioni del nucleo familiare qualora queste fossero localizzate in Comuni differenti.

Al fine di uniformare il trattamento delle differenti situazioni, il Legislatore è intervenuto con l’art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, prevedendo la facoltà per il contribuente di scegliere una singola abitazione principale – se proprietario di più immobili collocati in Comuni differenti – nei confronti della quale applicare l’esenzione, con l’effetto di parificare, quantomeno, la regolamentazione della casistica degli immobili localizzati in comuni differenti a quella prevista per gli immobili collocati all’interno dello stesso territorio comunale.

Da ultimo, la Corte costituzionale è recentemente intervenuta dichiarando la contrarietà della normativa previgente la novella del 2021 con gli artt. 3, 31 e 53 Cost. In particolare, la Corte ha affermato che, visti i recenti cambiamenti socio-culturali e del mondo del lavoro che hanno coinvolto inevitabilmente anche la vita delle famiglie, “è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale. In tal caso, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile (…) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile di cui sia possessore”.

I giudici della Consulta hanno pertanto dichiarato l’incostituzionalità della normativa IMU che non permette a due coniugi di poter fruire delle esenzioni IMU per più immobili, collocati all’interno dello stesso Comune o in Comuni differenti, ove gli stessi effettivamente risiedono e vivono singolarmente; ossia dove hanno fissato la propria abitazione principale, anche se disgiunta rispetto al proprio coniuge. Per quanto riguarda le indagini sull’effettiva abitazione dell’immobile indicato dal possessore come principale rimane sempre demandata all’indagine dei Comuni e delle Autorità preposte.

Si evidenzia, infine, che per effetto della sentenza commentata i coniugi interessati che non hanno potuto fruire dell’esenzione da abitazione principale e che hanno versato l’IMU per le annualità ancora suscettibili di accertamento potranno presentare istanze di rimborso ai Comuni competenti.

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