Con il settimo pacchetto di sanzioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 193 e L 194 il 21 luglio 2022, l’Unione europea ha previsto nuove restrizioni di carattere sia merceologico che soggettivo nei confronti della Russia.
Sanzioni commerciali:
tramite il Regolamento (UE) 2022/1269, il Consiglio ha ulteriormente modificato il Regolamento n. 833/2014, prevedendo, per quanto riguarda il commercio da e verso la Russia di oro e gioielli, le seguenti restrizioni:
- divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato XXVI (codici NC 7108, 7112 91, ex 7118 90) originario della Russia e dalla Russia esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022;
- divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell’allegato XXVI che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti vietati;
- divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato XXVII (codici NC ex 7113, ex 7114) se originario della Russia e dalla Russia esportato nell’Unione dopo il 22 luglio 2022;
- con riferimento a detti prodotti è altresì vietata la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria.
Con riferimento, poi, ai beni e le tecnologie cd. “quasi dual use”, l’Allegato II del Reg. 2022/1269 ha apportato rilevanti modifiche all’Allegato VII del Reg. 833/2014, inserendo ulteriori beni tra quelli oggetto di restrizione, tra cui: apparecchiature e software per la prospezione di petrolio e gas, strumentazione antisommossa, agenti chimici, polveri, apparecchiature di protezione e rivelazione non appositamente progettate per uso militare, determinati prodotti medici, kit diagnostici ecc., pompe, valvole, tubazioni e accessori per tubazione in acciaio inox, cuscinetti a sfera, ecc..
Si segnala che tutti i beni inseriti nell’allegato VII sono sottoposti al divieto di vendita ed esportazione a soggetti russi o per uso in Russia, fatte salve alcune limitate eccezioni.
Misure restrittive soggettive:
tramite i Regolamenti (UE) 1270, 1273, 1274 e 1275, modificativi dei Regolamenti (UE) n. 269/2014 e n. 36/2012, il Consiglio ha ampliato la lista dei soggetti e degli enti giuridici (54 persone e 10 entità) ritenuti responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Tra questi, si segnala l’aggiunta a tale elenco della Sberbank – banca che rappresenta circa un terzo del capitale bancario in Russia – e di un’entità e sei cittadini siriani, coinvolti nel reclutamento di mercenari.
Con particolare riferimento alla Sberbank, il Regolamento 1273/2022 prevede, all’art. 1, le seguenti deroghe:
- le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alla Sberbank o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 22 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tale entità prima del 21 luglio 2022;
- le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di Sberbank di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare entro il 31 ottobre 2022 una vendita o un trasferimento di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità a una persona giuridica, entità o organismo stabilito nell’Unione.
Inoltre, gli Stati membri possono:
- autorizzare lo svincolo di risorse economiche congelate se necessario per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che “potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente” e se i proventi risultanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono congelati (art. 6 quinquies);
- sbloccare fondi e risorse di Banca Rossiya, Promsvyazbank, VEB.RF, Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank e Sberbank, “dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti“(articolo 6 sexies).
Alla luce di quanto esposto, si ribadisce la necessità di consapevolezza e prudenza nell’approccio agli scambi verso la Russia, nonchè di un’attenta analisi dei prodotti che si intendono movimentare.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni in merito al settimo pacchetto sanzionatorio, qui brevemente illustrato, nonchè in merito agli ulteriori sviluppi relativi alla crisi ucraina, in continuo aggiornamento.