Con la direttiva (UE) 2022/890, il Consiglio dell’Unione europea ha modificato la direttiva 2006/112/CE, prorogando il periodo di applicazione del meccanismo di inversione contabile (c.d. reverse charge) relativamente alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.
Come noto, lo strumento del reverse charge è stato introdotto con la citata direttiva 2006/112/CE che ha previsto che uno Stato membro possa adottare un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni e le prestazioni non trasfrontaliere, stabilendo che il debitore dell’Iva sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi al di sopra di una soglia di Euro 17.500,00 per operazione.
A seconda del suo ambito di applicazione, esso si distingue in due tipologie:
- il reverse charge “esterno”, il quale presuppone che l’operazione, territorialmente rilevante, sia effettuata da un soggetto passivo Iva non stabilito in Italia nei confronti di uno stabilito nel territorio nazionale ed implica che quest’ultimo sia debitore della relativa imposta;
- Il reverse charge “interno” che ha ad oggetto operazioni tra soggetti stabiliti in Italia ed entrambi debitori dell’Iva e si applica principalmente alle seguenti operazioni elencate nel dpr 633 del 1972:
- cessioni “interne” di rottami, di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, e di altri materiali di recupero (art. 74 commi 7 e 8);
- cessioni “interne” di oro da investimento (poste in essere dai soggetti che producono e commerciano oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento), imponibili Iva per opzione, e relative prestazioni di intermediazione, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché le cessioni “interne” di oro diverso da quello da investimento (cd. “oro industriale”) e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta (17 comma 5);
- le prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai subappaltatori, senza addebito d’imposta (17, comma 6, lett. a));
- le prestazioni di servizi rese, nel settore edile, per pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento (art. 17, comma 6, lett. a-ter);
- cessioni di fabbricati (o di porzioni di fabbricato) abitativi o strumentali (art. 17, comma 6, lett. a-bis);
- cessioni, non al dettaglio, di dispositivi elettronici (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile e console da gioco, tablet, pc e laptop);
- le prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo (art. 4, comma 3, del dl 124/2019).
Orbene, essendosi dimostrato il reverse charge un efficace strumento contro le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, il Consiglio UE ha deciso di prorogarne ulteriormente l’utilizzo fino al 31 dicembre 2026.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione per eventuali chiarimenti relativi agli argomenti qui brevemente trattati.