NewsImbarcazioni da diporto: l’Agenzia delle dogane illustra le procedure semplificate per attività di manutenzione e refitting

30 Giugno 2022
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Con la circolare n. 20 dello scorso 27 maggio, l’Agenzia delle dogane ha fornito agli operatori alcuni utili chiarimenti in riferimento alle procedure doganali semplificate applicabili nella fase di introduzione delle imbarcazioni da diporto non unionali nel territorio dell’Unione europea.

Sul punto, le procedure previste dal Codice doganale dell’Unione (CDU) sono principalmente due: il regime di ammissione temporanea e di perfezionamento attivo.

Regime di ammissione temporanea

Il regime di ammissione temporanea è una forma di semplificazione che consente di introdurre nel territorio unionale, in esenzione dai dazi e senza l’obbligo di prestare garanzia, i mezzi di trasporto immatricolati in un Paese terzo, di proprietà e utilizzati da un soggetto non stabilito nell’Unione europea. L’imbarcazione può rimanere nelle acque unionali per un tempo massimo pari a 18 mesi.

Detto regime viene attribuito al mezzo di trasporto con il semplice passaggio della frontiera, a prescindere che sia funzionante o necessiti di un intervento manutentivo. In tal senso anche il semplice passaggio via terra costituisce premessa sufficiente per aderire a tale regime.

Inoltre, in base a quanto stabilito dall’articolo 204 del Regolamento delegato 2446/2015 (RD), un mezzo che è sottoposto al regime di ammissione temporanea può essere sottoposto ad interventi di manutenzione, purché siano diretti esclusivamente a conservare il bene e a mantenere il suo utilizzo senza modificarne la struttura (a titolo esemplificativo vi potranno rientrare trattamenti, verniciatura, lucidatura, wrapping e falegnameria).

Nel caso di manutenzione del mezzo, il proprietario o un suo rappresentante hanno l’onere di dimostrare il momento di ingresso dell’imbarcazione nelle acque unionali, con la presentazione dell’allegato 71-01 all’Ufficio competente per il territorio in cui viene effettuato l’intervento.

In tale caso, i diritti e gli oneri derivanti dal regime semplificato si trasferiscono, a norma dell’art. 218 del CDU, in capo al cantiere incaricato dei lavori, il quale dovrà presentare, in persona del responsabile, il documento denominato T.O.R.O. (transfer of rights and obligations) all’Ufficio doganale competente.

Regime di perfezionamento attivo

Il regime di perfezionamento attivo consente all’operatore interessato di svolgere lavorazioni strutturali sul mezzo nautico, diversi dalla semplice manutenzione. Rientrano fra queste operazioni tutte quelle che comportano interventi strutturali, come il rifacimento degli interni, l’estensione o la modifica allo scafo, l’allungamento della carena o la sostituzione integrale degli apparati motori.

Le operazioni in questione devono essere autorizzate dall’ufficio doganale territorialmente competente su istanza dell’operatore, presentata attraverso il Trade Portal, nella quale andranno indicate tutte le specifiche sulle lavorazioni da svolgere.

In riferimento al regime di perfezionamento attivo, poi, l’Agenzia richiama le normative comunitarie e interne relative alla concessione del beneficio della riduzione/esonero della garanzia sui dazi.

In particolare, l’articolo 84 RD individua i criteri per valutare la capacità dell’operatore di far fronte agli impegni e obblighi economici: la solvibilità finanziaria e affidabilità economica.

Diversamente, la disciplina nazionale prevede che l’esonero dalla garanzia di cui all’art. 90 TULD debba essere concesso sulla base degli elementi che l’interprete giudica rilevanti per determinare la sua “notoria solvibilità”.

La mancanza di uniformità tra le discipline richiamate ha fatto sorgere l’esigenza di armonizzare le analisi effettuate dagli Uffici delle dogane preposti a tale controllo.

In tale ottica si segnala che, in via del tutto sperimentale ed esclusivamente nel settore nautico, è applicata la disciplina unionale (e quindi il menzionato art. 84 RD) per la valutazione di riduzioni/esoneri delle garanzie in riferimento sia ai dazi che alla fiscalità nazionale.

Pertanto, nel valutare se concedere o meno l’esonero totale o parziale, l’Ufficio delle dogane dovrà prendere in considerazione la solvibilità finanziaria, l’affidabilità dell’operatore, la sua capacità finanziaria nonché il rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale relativa a dazi e oneri nazionali.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per eventuali chiarimenti relativi agli argomenti qui brevemente trattati.

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