NewsDepositi commerciali e fiscali di prodotti energetici: nulla osta della Dogana per la voltura e nuovi requisiti

1 Dicembre 2021
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Con la Determinazione direttoriale prot. n. 426358 e la Circolare n. 38/21, entrambe del 15 novembre 2021, l’Agenzia delle dogane ha dato esecuzione, in maniera molto restrittiva, ad alcune delle disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Finanziaria 2021), limitando l’accesso alla gestione dei depositi fiscali e, in particolar modo, commerciali di carburanti, con rischi rilevanti anche per le licenze attualmente in vigore.

Conferendo, dunque, alla Dogana un potere discrezionale amplissimo, con la Circolare 38, in esecuzione dell’art. 1, comma 1077, l. n. 178 del 2020, l’Ufficio subordina ogni variazione di titolarità del deposito o trasferimento di gestione a una preventiva comunicazione e relativo nulla osta concesso dall’Autorità stessa.

Al fine di rilasciare detta autorizzazione, l’Agenzia verificherà, oltre ai requisiti soggettivi previsti nel Tua (Testo unico accise), la “posizione di affidabilità economica” del richiedente.

Tale “affidabilità economica” sarà valutata sulla base dei seguenti aspetti:

  • composizione della compagine sociale;
  • assetto organizzativo impresso alla struttura aziendale;
  • capacità tecnico/professionale;
  • solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria in rapporto all’attività che si propone di svolgere ed alla sostenibilità del piano industriale elaborato per l’approvvigionamento e per la gestione del deposito.

Tali condizioni, evidentemente molto generiche e non tipizzate, potrebbero dare luogo a contestazioni e, eventualmente, a relativi contenziosi da parte degli stessi operatori ritenuti non compliant.

Un ulteriore aspetto da considerare, previsto nella Circolare e che desta non poche perplessità, riguarda l’impossibilità di trasmettere direttamente al soggetto subentrante, a fronte di variazione della titolarità o della gestione del deposito, le autorizzazioni a operare in qualità di depositario autorizzato o di destinatario registrato. In tali casi, infatti, l’Ufficio prevede l’emissione di un provvedimento ad hoc conseguente a “specifici procedimenti tributari di secondo grado che abilitano l’esercente deposito commerciale”.

Anche tale ipotesi sembra allargare eccessivamente le maglie dei controlli, eccedendo le previsioni della stessa Finanziaria.

Si noti, infine, che con la Determinazione direttoriale, in applicazione dell’art. 1, comma 1128, l. n. 178 del 2020, sono stati previsti oltre 30 requisiti generali che gli operatori devono osservare per ottenere la licenza di esercizio di un deposito commerciale di carburanti. Tali requisiti devono sussistere al momento della richiesta e permanere per il mantenimento della stessa.

Da un punto di vista pratico, dunque, la Dogana individua – sempre in modo molto restrittivo – i requisiti tecnico-organizzativi da rispettare, rapportati a:

  • i servizi strumentali all’esercizio del deposito (art. 5);
  • il conto economico provisionale (art. 6);
  • la capacità dei serbatoi (art. 7).

Anche su questo aspetto, considerato che la sopravvenuta carenza di detti requisiti comporta la revoca della licenza, non è da escludere il proliferare di contenziosi amministrativi incardinati dagli stessi operatori che, a seguito dell’atteso controllo a livello nazionale, si vedano valutare negativamente le proprie richieste o revocare le licenze già concesse.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

Riferimenti: Determinazione direttoriale prot. n. 426358 del 15 novembre 2021

Circolare n. 38/21 del 15 novembre 2021

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