La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. “Legge di bilancio”) è intervenuta sulla disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni e, quindi, senza Iva, in caso di cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate ad attività commerciali o alla pesca.
Mediante l’aggiunta di un ultimo comma all’articolo 8bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. “decreto Iva”), infatti, la norma in parola precisa che, ai fini dell’agevolazione, un’imbarcazione si considera destinata a navigare in alto mare “se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento”.
La disposizione in analisi chiarisce altresì che la traversata è da intendersi “in alto mare” quando, durante il percorso tra due approdi, la nave supera il limite delle acque territoriali, ossia delle 12 miglia nautiche dalla costa, calcolato in base alla linea di bassa marea, indipendentemente dall’itinerario seguito.
Prova della navigazione in alto mare (art. 1 comma 708)
La Legge di bilancio ha inoltre semplificato il regime di prova della navigazione in alto mare al fine di effettuare acquisti e importazioni senza pagare l’Iva, prevedendo il semplice invio telematico di una dichiarazione all’Agenzia delle entrate, al quale seguirà il rilascio di una ricevuta, anch’essa telematica, contenente il protocollo di ricezione, i cui estremi dovranno essere indicati nelle fatture emesse in base alla dichiarazione stessa o riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
Le nuove regole entreranno in vigore trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del modello di dichiarazione elaborato dall’amministrazione finanziaria.
Sanzioni (art. 1 comma 709)
Anche il quadro sanzionatorio è stato oggetto dell’intervento in esame. Come noto, l’art. 7, comma terzo, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevede la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, oltre al pagamento del tributo, per il fornitore che effettua esportazioni senza Iva anche se non ha ricevuto la prescritta dichiarazione d’intento da parte del cessionario o del committente. La sanzione e l’Iva sono a carico di questi ultimi se la dichiarazione c’è ma è stata rilasciata non secondo i presupposti richiesti dalla legge.
La Legge di bilancio estende l’applicazione di tale sanzione:
- a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta pur non avendo ricevuto dalla controparte la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate che prova la navigazione in alto mare. Stesse sanzioni anche al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (nuovo comma 3 bis);
- a chi dichiara, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, all’altro contraente o in Dogana, la sussistenza dell’effettiva navigazione in alto mare nell’anno solare precedente (nuovo comma 3 ter);
- al cedente o prestatore che effettua cessioni di navi adibite alle navigazioni in alto mare senza avere prima verificato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal terzo comma dello stesso articolo (nuovo comma 4 ter).
Navigazione in acque Ue e sanzioni (art. 1 comma 710)
La disposizione definisce la disciplina delle dichiarazioni idonee a dimostrare l’effettivo utilizzo di alcune prestazioni rese nelle acque dell’Unione europea ai fini dell’Iva. Le prestazioni interessate sono quelle riguardanti i servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto previste dall’articolo 7 sexies, comma primo, del decreto Iva, rese da soggetti passivi a soggetti non passivi.
Anche in questo caso, la dichiarazione dovrà essere presentata telematicamente mediante il modello approvato dall’Agenzia delle entrate che risponderà con una ricevuta di ricezione contenente il protocollo da indicare nelle fatture relative alle prestazioni del servizio.
In caso di dichiarazione non veritiera sul tragitto all’interno delle coste Ue, l’Agenzia, oltre a recuperare l’imposta mancante, erogherà la sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra l’imposta risultante dalla fattura e quella effettivamente dovuta, oltre agli interessi moratori al tasso legale.
Il prestatore che non verifica l’intervenuta presentazione telematica della dichiarazione da parte del suo cliente sarà responsabile dell’Iva dovuta per il reale utilizzo dei servizi in parola (locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto) nel territorio dell’Unione e di eventuali correlate sanzioni e interessi.