Con la Determinazione direttoriale n. 23641/RU del 21 gennaio 2021, l’Agenzia delle dogane ha individuato le modalità telematiche di richiesta e di rilascio dei certificati EUR 1, EUR MED e A.TR necessari al momento dell’esportazione delle merci a cui si riferiscono.
L’esportatore, direttamente o per il tramite del suo rappresentante doganale, richiede il certificato specificando, nella casella 44 – sezione documenti della dichiarazione doganale di esportazione, uno dei seguenti codici:
– 26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR 1;
– 27YY richiesta del certificato EUR MED;
– 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci ATR;
Si segnala che l’utilizzo dei codici citati comporta la piena assunzione di responsabilità, anche penale, da parte del dichiarante in relazione all’origine preferenziale dei prodotti esportati e alla conseguente disponibilità dei documenti che comprovano tale origine.
Il sistema informativo ADM, dopo aver effettuato i controlli automatizzati sulla dichiarazione doganale di esportazione, genera il certificato che viene registrato in un apposito archivio dell’Agenzia.
Ai fini della stampa del documento, gli operatori continuano a utilizzare i propri sistemi informativi e procedono autonomamente alla stessa. Successivamente alla stampa, il certificato sarà presentato all’Ufficio dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro “conalbi” e della firma del funzionario preposto.
Fino al 30 aprile 2021, come previsto nella Circolare n. 2/2021, rimane invariata l’attuale modalità di utilizzo dei modelli previdimati. In tale caso la stampa avverrà sul certificato precedentemente timbrato e firmato, senza necessità che l’operatore economico debba dunque ulteriormente rivolgersi all’Ufficio competente.
In ultimo, ai fini di facilitare ulteriormente la certificazione dell’origine ed evitare eventuali rallentamenti legati al procedimento di emissione dei certificati, si ricorda alle imprese la necessità di ottenere lo status di Esportatore autorizzato o di Esportatore registrato nella banca dati REX.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.
Riferimenti: Agenzia delle dogane, Determinazione direttoriale prot. n. 23641/RU del 21 gennaio 2021