A seguito delle modifiche apportate dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), alle previsioni contenute nell’art. 3, comma 4 bis del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise – Tua), in materia di rateizzazione del debito di accisa, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato, in data 30 maggio 2020, la Determinazione direttoriale prot. n. 163202 e la relativa nota prot. n. 163203 in cui sono esplicitati i principi direttivi e procedurali per l’attuazione di tale istituto.
Di seguito si cercherà di schematizzare i contenuti dei predetti provvedimenti al fine di individuare i soggetti a cui interessano e le modalità applicative.
Chi può richiedere la rateizzazione del debito d’accisa?
La richiesta di rateizzazione del debito di accisa può essere inoltrata dall’esercente deposito fiscale di prodotti energetici (art. 23 Tua), alcole e bevande alcoliche (art. 28 Tua), intestatario della relativa licenza di esercizio, per l’imposta dovuta sui prodotti immessi in consumo dal deposito della cui gestione è responsabile.
Sono esclusi, dunque, dalla possibilità di presentare tale istanza gli altri soggetti obbligati al versamento dell’accisa, i soggetti autorizzati allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici per i propri prodotti detenuti presso depositi ausiliari.
Quali sono i requisiti per chiedere la rateizzazione?
La richiesta di rateizzazione è subordinata alla sussistenza di condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica, non addebitabili al depositario autorizzato.
L’esistenza dei suddetti requisiti è attestata dal richiedente tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445 del 2000 e comprovata da idonea documentazione.
Saranno considerate inammissibili le istanze presentate da soggetti che si trovino in uno stato generale e permanente di insolvenza, in liquidazione volontaria o nei cui confronti sia in corso una procedura concorsuale.
Quanto tempo può durare il piano di rateizzazione?
Il piano di rateizzazione deve iniziare e terminare nel medesimo anno solare e il termine di pagamento dell’ultima rata non può superare la data prevista per il versamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dello stesso anno (16 dicembre).
Alla luce di ciò, saranno considerate inammissibili le istanze riferite a immissioni in consumo di prodotto effettuate nel mese di novembre e nei primi quindici giorni di dicembre.
Qualora le condizioni di difficoltà permangano, l’esercente può presentare istanze di rateizzazione relative a un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella dell’istanza iniziale.
A quale Ufficio occorre presentare l’istanza?
Il titolare del deposito fiscale presenta l’istanza all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, ossia l’Ufficio del luogo in cui si trova il deposito fiscale da cui sono stati immessi in consumo, nel mese precedente, i prodotti soggetti ad accisa.
Ove l’importo da rateizzare risulti superiore a euro 1.000.000, l’istanza dovrà essere indirizzata anche alla Direzione Centrale Energie e Alcoli per il tramite dell’Ufficio territorialmente competente.
Nel caso di esercente titolare di più depositi fiscali dislocati sul territorio nazionale che voglia richiedere la rateizzazione contestuale di distinti debiti d’accisa, il procedimento autorizzativo sarà curato dalla Direzione Centrale Energie e Alcoli, a prescindere dal valore della richiesta, e le singole istanze saranno trasmesse sempre per il tramite dell’Ufficio rispettivamente competente per territorio.
Come si struttura e deposita l’istanza? Quali documenti occorrono?
Il titolare del deposito presenta, a mezzo posta elettronica certificata, l’istanza sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa, ove riporta il codice accisa del deposito, l’ammontare del debito per cui si chiede la rateizzazione, il numero delle rate in cui si intende effettuare il versamento nonché la dichiarazione di trovarsi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica.
All’istanza dovrà essere altresì allegato:
– copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato, nei casi previsti, presso il Registro delle imprese. Nel caso di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, copia dell’ultimo rendiconto economico;
– relazione aggiornata relativa alla situazione economica e finanziaria dell’impresa esercente, sottoscritta da una società di revisione o da un professionista abilitato alla revisione contabile.
Tale relazione dovrà evidenziare:
– gli indici sintomatici dello stato di oggettiva e transitoria difficoltà dell’impresa, rapportati alle caratteristiche dell’attività esercitata nel deposito e alle modalità di attuazione dell’accisa.
A tal fine, relativamente al mese di immissione in consumo dei prodotti gravati dal tributo oggetto di rateizzazione, il depositario autorizzato dovrà evidenziare:
- una riduzione delle quantità immesse in consumo dal deposito pari ad almeno il 33% delle quantità mensili mediamente immesse in consumo nel semestre precedente. In caso di presenza di depositanti, il calcolo va riferito sia alle immissioni in consumo di prodotto di proprietà che per quelle complessive del deposito;
- una riduzione del proprio fatturato pari ad almeno il 33% del fatturato medio mensile del semestre precedente.
– Le informazioni utili a valutare le disponibilità liquide e l’andamento dei flussi finanziari derivanti dall’attività elencando, per il mese in cui sono effettuate le immissioni in consumo oggetto di rateizzazione nonché con riferimento ai dodici mesi precedenti:
- l’accisa pagata, distinta per le immissioni in consumo di prodotto di proprietà e per quello dei depositanti;
- l’IVA pagata alle previste scadenze, riferita alla partita iva del depositario autorizzato;
- la somma degli importi riportati nelle fatture ricevute per l’acquisto delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti da parte dell’esercente nonché per il pagamento degli oneri di gestione del deposito (ad esempio: utenze, sicurezza, ecc);
- l’importo del costo del personale;
- la somma degli importi delle fatture emesse per la vendita di prodotti e per la messa a disposizione dei serbatoi di stoccaggio.
– Gli elementi comprovanti la sostenibilità dell’onere finanziario derivante dal piano di rateizzazione del debito d’accisa nel numero di rate richiesto, che presuppone la continuità aziendale.
Quanto dura il procedimento autorizzativo?
Il procedimento ha una durata di quindici giorni a partire dalla ricezione dell’istanza.
L’Ufficio verifica la regolarità dell’istanza e dei documenti e, nel caso in cui sia necessaria un’integrazione, entro cinque giorni assegna al richiedente un termine di dieci giorni per provvedere.
Una volta conclusa la fase di valutazione, l’Agenzia adotta un provvedimento finale con motivazione espressa e, se favorevole, autorizza la rateizzazione fissando il numero di rate e le relative scadenze mensili per il versamento.
Nel caso in cui il procedimento sia incardinato presso la Direzione Centrale Energie ed Alcoli, l’Ufficio trasmette alla Direzione l’istanza di rateizzazione corredata dalle risultanze istruttorie in tempo utile a consentire la successiva emanazione del provvedimento entro la data di conclusione del procedimento.
Sulle rate sono calcolati interessi?
Sì. Sulle somme esigibili a titolo di accisa sono dovuti gli interessi nella misura percentuale del saggio legale, maggiorata di due punti.
L’interesse è commisurato al debito residuo e calcolato giorno per giorno.
Cosa succede se non si versa una rata?
In caso di mancato versamento di una sola rata, il soggetto decade dal piano di rateizzazione e deve versare, in un’unica soluzione, gli importi residui, oltre interessi e indennità di mora.
Regime transitorio connesso all’emergenza Covid-19
In considerazione dell’attuale emergenza Coronavirus, l’Ufficio ha previsto alcune semplificazioni alla disciplina illustrata e, in particolare:
– con riguardo alla documentazione da allegare all’istanza, qualora impossibilitato per l’urgenza di contenere gli effetti dello stato di crisi temporanea, il titolare del deposito fiscale può presentare la relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa sottoscritta dal medesimo, salva certificazione da parte di società di revisione o professionista abilitati da far pervenire nei successivi dieci giorni;
– nel caso di depositi fiscali presso cui operano depositanti regolarmente censiti ex art. 1, comma 946, della legge n. 205/2017 ed art. 4 del DM 12 aprile 2018, titolari di altri depositi fiscali, la condizione oggettiva e temporanea di difficoltà potrà essere comprovata anche dal mancato ricevimento del flusso monetario relativo all’accisa da pagare sui prodotti immessi in consumo di proprietà del depositante.
Riferimenti: Determinazione direttoriale prot. 163202/RU del 30 maggio 2020;