Con Ordinanza n. 6/2020 in data 28 marzo 2020, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha previsto che l’Agenzia delle dogane debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento senza differimento dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID-19 e ha individuato le categorie di soggetti autorizzati alla procedura di sdoganamento con svincolo diretto.
Sdoganamento con svincolo diretto
Nella determinazione direttoriale Prot. 102131/RU del 30 marzo 2020, l’Ufficio specifica che sono effettuate con la procedura dello sdoganamento con svincolo diretto, l’importazione di merci necessarie a fronteggiare l’emergenza, qualora i DPI, tra cui quelli indicati nella circolare del Ministero della Salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, nonché i beni mobili di qualsiasi genere, siano destinati ai seguenti soggetti:
- Regioni e Province autonome;
- Enti territoriali locali;
- Pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001;
- strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza;
- soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico cosi come individuati dal DPCM 11 marzo 2020, dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM 25 marzo 2020.
L’accesso alla procedura dello sdoganamento con svincolo diretto è subordinato alla presentazione di una autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del dpr 445 del 2000 dall’effettivo destinatario della merce, in cui attesta che i beni oggetto dell’importazione sono destinati a uno dei soggetti sopra indicati.
Gli svincoli diretti effettuati dagli Uffici delle dogane saranno oggetto di comunicazione al Commissario Straordinario.
Le importazioni di DPI da parte di soggetti diversi da quelli per i quali trova applicazione lo svincolo diretto saranno, invece, oggetto di segnalazione al Commissario Straordinario affinché eventualmente disponga la requisizione della merce da parte della Dogana.
Sdoganamento con svincolo celere
E’ altresì effettuata con la procedura dello sdoganamento con svincolo celere l’importazione di beni mobili non DPI, da parte di altri soggetti (diversi da quelli che accedono allo svincolo diretto), qualora tali beni occorrano a contrastare il contagio.
Anche la procedura di svincolo celere è subordinata alla presentazione di una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445 del 2000, resa da persona autorizzata dall’effettivo destinatario della merce, ove si attesta che i beni oggetto dell’importazione servono a fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Tali beni, identificati per qualità e quantità, devono coincidere con quelli oggetto della dichiarazione di importazione resa su modello DAU.
Riferimenti: Determinazione direttoriale Prot. 102131/RU del 30 marzo 2020