Con la Determinazione direttoriale Prot. n. 101115 del 27 marzo 2020 e la relativa nota Prot. 100563/RU del 27 marzo 2020, l’Agenzia delle dogane ha comunicato la sospensione del dazio e dell’Iva all’importazione, gravanti sulle merci necessarie a fronteggiare l’emergenza da COVID-19, importate da Enti o Organizzazioni di diritto pubblico e da altri Enti a carattere caritativo o filantropico, nonché sui beni importati per la libera pratica dalle Unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
L’applicazione della citata sospensione è subordinata al preventivo rilascio, da parte dell’Ufficio delle Dogane competente, di un’autorizzazione che accerti la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 74 Reg. Ce 1186 del 16 novembre 2009, comma 1, lettera a) e b) ( “[…] sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle autorità competenti a) per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri; b) per essere messe gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati”).
A tale fine, è previsto, per l’importatore, l’onere di produrre – all’atto dello sdoganamento – un’autocertificazione attestante che i beneficiari siano i soggetti previsti dalla citata normativa unionale, oltre all’impegno a versare i dazi e l’Iva dovuti in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione.
Si prevede, altresì, che, qualora l’importatore sia soggetto diverso da quelli indicati dalla norma, il rilascio della predetta autorizzazione venga subordinato alla duplice verifica in merito sia alla identificazione del destinatario finale delle merci, sia al rilascio da parte di quest’ultimo dell’autocertificazione.
Per tutte le operazioni effettuate chiedendo l’applicazione della sospensione, nella dichiarazione doganale (DAU) dovrà essere inserito, nella casella 37, dopo il codice regime 40, il relativo codice C26 identificativo della fattispecie di franchigia di cui all’art. 74 del Regolamento 1186/2009 invocata.
Riferimenti: Determinazione direttoriale Prot. N. 101115 del 27 marzo 2020