La Corte di Giustizia si è recentemente pronunciata sul tema delle prove dell’esportazione, ai fini dell’esenzione da Iva dei servizi connessi, chiarendo che i “carnet Tir”, debitamente vistati dalle autorità doganali del paese terzo di destinazione, costituiscono un documento ufficiale idoneo a provare l’uscita dal territorio dell’Unione, al pari della dichiarazione doganale (Corte di Giustizia, 8 novembre 2018, C-495/17, Cartrans Spedition).
Nella vicenda sottoposta all’attenzione della Corte, a una società rumena intermediaria di trasporto è stato negato il diritto all’esenzione da Iva del servizio reso, connesso all’esportazione di beni, giacchè la stessa non avrebbe provato l’uscita dei beni dal territorio dell’Unione attraverso l’esibizione della bolletta di esportazione.
Nel censurare l’operato del Fisco rumeno – che ha negato rilevanza all’esibizione dei Carnet Tir vidimati dalle Autorità del Paese terzo – i giudici europei hanno mosso il proprio ragionamento dal principio di proporzionalità, in forza del quale le disposizioni nazionali non possono andare oltre quanto strettamente necessario per garantire la corretta riscossione dell’imposta, condizionando il diritto all’esenzione all’adempimento di meri obblighi formali senza tener conto delle condizioni sostanziali che, se soddisfatte, devono consentire l’esenzione da Iva “pur se taluni requisiti formali sono stati omessi dai soggetti passivi”.
Nel caso concreto, affinché un servizio di trasporto, fornito da un intermediario che agisce per conto e a favore di un altro soggetto, sia esentato dall’Iva, è necessario che le merci siano state realmente oggetto di esportazione: l’effettiva consegna in territorio extra Ue deve poter essere verificata dalle autorità fiscali competenti secondo un approccio sostanziale e non meramente formale.
Da ciò consegue che l’autorità nazionale non può subordinare l’esenzione alla condizione che il vettore (o l’intermediario) produca, ai fini della verifica dell’effettività dell’esportazione, una dichiarazione doganale di esportazione, escludendo di fatto qualsiasi altra prova alternativa idonea a consentire la verifica da parte dell’autorità fiscale competente.
La bolletta doganale, tra l’altro, potrebbe non essere nella disponibilità del vettore – il quale assume soltanto l’incarico di trasportare le merci dallo Stato membro di partenza al Paese terzo di destinazione – gravandolo, di fatto, di una probatio diabolica.
Le autorità nazionali sono, pertanto, tenute ad accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali previste per poter fruire dell’esenzione da Iva, esaminando tutte le informazioni a propria disposizione, compresi i Carnet Tir che, qualora vistati dalle Autorità del Paese di esportazione e in mancanza di dubbi circa la loro autenticità, forniscono piena prova dell’esportazione delle merci.